Tutti coloro che aderiscano con il proprio contatore (numero di POD) in tutto il lodigiano, il piacentino e nei Comuni limitrofi, serviti da cabine di distribuzione dell’energia elettrica del territorio.
I soci della cooperativa possono definirsi cooperatori utenti (consumatori), ma possono essere contemporaneamente, o divenire successivamente anche produttori (proprietari di impianti che hanno firmato un accordo con la Cooperativa) o anche soci prestatori o persino finanziatori se, oltre a versare le quote sociali di adesione, hanno sottoscritto una o più quote di prestito sociale o di azioni di finanziamento nei progetti della Cooperativa.
Il requisito essenziale per l’ammissione a socio cooperatore utente è la titolarità di un contatore elettrico ubicato nel territorio servito dalle stesse cabine di distribuzione elettrica in cui sono presenti altri soci della coop Comunità Solare. Per aderire si deve compilare e spedire la lettera di richiesta, allegando documenti richiesti e versando almeno una azione di cooperazione (valore 25 euro) per sempre.
Nel caso in cui, per un cambio di residenza o qualsiasi altra ragione, si chiuda il contatore o si cambi di titolarità, il socio perde il titolo di consumatore e la possibilità di accedere ai benefici del consumo condiviso. In questo caso, il socio avrà diritto a attivare il consumo in un altro contatore nelle provincie di Lodi e Piacenza oppure al recesso con la restituzione della quota.
I soci della cooperativa beneficiano di un “ristorno annuale” proporzionale all’energia condivisa (che potrebbe anche essere erogato in forma di bonus o servizio di valore equivalente). Il calcolo dell’energia condivisa (kWh ogni anno) di ogni socio è comunicato alla comunità dal Gestore Servizi Energetici (GSE). Nel caso di versamento in denaro, avverrà mediante bonifico indicato dal socio sul proprio conto bancario. Per i consumi di una famiglia media lodigiana stimiamo un ristorno di 25 euro all’anno, ogni anno, per 20 anni almeno.
Il regolamento prevede che i soci utenti (consumatori) non domestici, aziendali o di enti, comuni, associazioni o collettività possono aderire, ma sottoscrivendo almeno 4 azioni di cooperazione della coop Comunità Solare, pari ad un valore di 100 euro per sempre. I soci utenti possono portare nella comunità anche un numero più di 2 contatori (POD) e consumi complessivi superiori ai 10 MWh all’anno. I soci di società o enti collettivi debbono compilare una diversa domanda di adesione alla comunità e, se il loro statuto lo impone, la deliberazione dell’organismo deputato ad aderire alla coop Comunità Solare: CdA, Assemblea sociale, Consiglio Comunale, ecc.
I soci (domestici, aziendali o enti) che hanno associato al proprio contatore un nuovo impianto fotovoltaico di produzione di energia rinnovabile, possono associarsi alla comunità come soci produttori o “prosumer" (sia consumatori che produttori).
I soci prosumer di tipo domestico, con un massimo di due contatori si possono associare conferendo 100 euro, pari a 4 azioni di cooperazione (per sempre) e partecipare allo scambio mutualistico in misura proporzionale all’energia condivisa con gli altri soci consumatori.
I soci prosumer di tipo aziendale o collettivo, con tutti i loro contatori, si possono associare conferendo 250 euro, pari a 10 azioni di cooperazione (per sempre) e partecipare allo scambio mutualistico con una produzione inferiore a 100 MWh all’anno.
I soci grandi produttori, con tutti i loro contatori, si possono associare conferendo 500 euro, pari a 20 azioni di cooperazione (per sempre) e partecipare allo scambio mutualistico con una produzione superiore a 100 MWh all’anno.
Il ristorno, nel caso di socio “prosumer” è, come nel caso del semplice consumatore, proporzionale all’energia condivisa: ma in questo caso comprende anche la quota condivisa in qualità di produttore con l’impianto fotovoltaico di proprietà, cioè l’energia “virtualmente” usata dagli altri consumatori. Anche in questo caso il calcolo dell’energia condivisa (kWh ogni anno) di ogni socio è comunicato alla comunità dal Gestore Servizi Energetici (GSE). Nel caso di versamento in denaro, avverrà mediante bonifico indicato dal socio sul proprio conto bancario.
Il ristorno è un beneficio economico che la cooperativa riconosce al socio, proporzionale allo scambio mutualistico tra i soci (quindi ai kWh “virtualmente” scambiati da ciascun socio). L’entità è determinato annualmente, sulla base delle informazioni del GSE e dai ricavi al netto dei costi sostenuti per la gestione degli impianti e della cooperativa. Ad ogni socio è riconosciuto un certo ristorno annuale, ai kWh effettuante condivisi (in produzione o in consumo) da ciascun socio, come rendicontato alla cooperativa dal gestore della rete elettrica.
No, non devono essere Dichiarati (le azioni di finanziamento dei soci della cooperativa sono considerati un prestito cooperativo) e non sono soggetti a tassazione.
Il socio dovrà rispettare lo Statuto ed i Regolamenti della Cooperativa, aver pagato la quota di iscrizione, comunicando alla cooperativa ogni variazione di residenza o del contatore di consumo.
Lo Statuto e il Regolamento soci prevedono agevolazioni sia nelle modalità di adesione che nella distribuzione dei ristorni annuali. Ogni condizione va valutate individualmente anche grazie alla segnalazione di altri soci, dei Comitati Soci locali o dei servizi comunali o di altre associazioni o enti ecclesiali o laici.
Ogni socio può partecipare all’Assemblea dei soci (o alle assemblee separate indette sul territorio) ed esprimere il proprio voto sulle deliberazioni proposte, sull’approvazione del bilancio e sull’elezione del Consiglio d’Amministrazione. Può inoltre candidarsi a far parte del Consiglio d’Amministrazione della società.
Niente, purché nella nuova abitazione sia presente un contatore di energia elettrica nel territorio dove opera la cooperativa. Si deve solo comunicare tempestivamente il cambio alla cooperativa, che provvederà alle pratiche di comunicazione al gestore del Servizio Elettrico del nuovo indirizzo del contatore di condivisione dell’energia.
Certo, se un socio possiede già un impianto sul tetto della propria abitazione, allacciato alla rete elettrica prima del 2024, non può diventare produttore o prosumer nella comunità, perché la legge non consente alcun vantaggio alla Comunità sull’energia prodotta e condivisa. Ma potrà comunque partecipare alla Comunità come socio utente-consumatore, acquisire quote della cooperativa e godere dei benefici quali il ristorno al consumatore o sulle azioni di finanziamento. Conservando nel contempo i vantaggi dell’autoconsumo e del ritiro dedicato dell’energia prodotta dal proprio impianto.
E’ possibile, partecipando con una sola quota di cooperazione da socio utente, usufruire dei vantaggi della condivisione su due contatori (e numeri POD corrispondenti): il secondo contatore può essere quello di una pertinenza dell’abitazione oppure di due abitazioni distinte, a patto che entrambi i contatori siano ubicati nei territori in cui opera la coop Comunità Solare.
Nel caso di un terzo o di un quarto contatore residenziale intestato alla stessa persona è possibile aggiungerlo versando una seconda quota, oppure è possibile associarsi in qualità di socio equivalente a comunità, ente o azienda (4 o più quote).
Quindi è necessario acquistare quote distinte per ciascun contatore. Chi aderisce come ente (pubblico o privato) oppure PMI, con più quote in funzione dei diversi POD e consumi come previsto nel Regolamento soci, può iscrivere tutti i contatori (POD) intestati allo stesso codice fiscale.
In condizioni normali, sul socio non gravano oneri aggiuntivi, perché il business plan del progetto prevede il bilanciamento di ricavi e costi per tutta la vita utile degli impianti.
La responsabilità del socio nella cooperativa è limitata all’importo conferito con l’acquisto delle quote. la Comunità Solare è una cooperativa e gode di autonomia patrimoniale perfetta.
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